Esenzione IVA - Che cos’è l’esenzione IVA?

L’esenzione IVA è il termine generalmente utilizzato quando ci si riferisce ad operazioni che non riportano l’addebito IVA, quindi con IVA allo 0%.

Vuoi sapere di più su come funziona la fatturazione elettronica? Leggi il nostro articolo per informarti e fatturare senza pensieri.

L’esenzione fiscale nella fattura elettronica

Con l’arrivo della fatturazione elettronica vi saranno molti campi a cui prima si faceva poca attenzione che diventeranno più rilevanti per la compilazione di fatture elettroniche.

Oltre ai dati del cliente, i dati del fornitore, numero di fattura e data di emissione, verrà richiesto l’inserimento del valore dell’IVA applicabile e la sua motivazione.

Questo nuovo campo è il campo di esenzione IVA, che dovrà essere inserito in caso di operazioni non riportanti l’addebito IVA ed è necessario per riportare sulla fattura elettronica la causale relativa alle ragioni di esenzione fiscale di una certa operazione commerciale.

Terminologia Esenzione IVA

Il termine più corretto sarebbe non applicabilità IVA, poco utilizzato nel linguaggio comune data la macchinosità del termine. Questo termine è più esatto perchè l’esenzione IVA, come l’esclusione IVA o la non imponibilità IVA, è un tipo di inapplicabilità.

Codice natura in fattura elettronica

Nella fattura elettronica, una volta indicato lo 0% di IVA da applicare, questa decisione andrà giustificata specificando il tipo di inapplicabilità.

Ad ogni tipo di inapplicabilità, corrisponde un codice natura da N1 a N7, che descrivono operazioni escluse (N1), non soggette (N2), non imponibili (N3), esenti (N4), soggette al regime del margine (N5), soggette a inversione contabile/reverse charge (N6), soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva (N7).

Operazioni non imponibili, esenti ed escluse

Questi termini sono tutti riferiti a operazioni sottratte all’imposizione IVA ma hanno sfaccettature diverse, come vedremo nel resto dell'articolo.

Operazioni non imponibili, esenzione IVA

Le operazioni non imponibili, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta e sono soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione, quindi concorrono alla formazione del volume d’affari, ma non sono assoggettate al tributo IVA.

Operazioni esenti, esenzione IVA

Le operazioni esenti (Art. 10 del D.P.R 633/72) non sono soggette al pagamento dell’imposta, concorrono a formare il volume di affari IVA, quindi sono soggette a fatturazione e registrazione sui registri IVA e non consentono di recuperare l’IVA pagata su acquisti o spese.

Operazioni escluse, esenzione IVA

Le operazioni escluse riflettono cessioni di beni non soggetti all’imposta per Legge o perché non hanno una delle condizioni necessarie per essere considerati soggetti. Non vanno registrate in contabilità IVA, non concorrono a formare il volume di affari IVA e non danno diritto a recuperare l’IVA dalle spese o dagli acquisti.

Dettagli tecnici non applicabilità IVA

Di seguito andremo ad analizzare come giustificare la propria esenzione fiscale più nello specifico, visto che è un requisito obbligatorio:

N1 - Operazioni escluse ex art. 15:

Cioè, esclusione IVA per interessi di ritardi o mora non concordati, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, per spese in nome e per conto di terzi tramite accordo esplicito, per imballaggi a rendere e per rivalsa IVA.

N2 - Operazioni non soggette:

  • Prestazioni di beni o servizi extra UE

  • Acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972 commi 1 e 2, cioè articoli tabaccheria, riviste e prestazioni di telefonia al pubblico

  • Fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei Regimi agevolati, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 98/2011 (regime di vantaggio) e di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfettario agevolato)

N3 - Operazioni non imponibili:

Operazioni come esportazioni, ovvero una cessione di beni intra UE, con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legge n. 331/1993.

N4 - Operazioni esenti art.10:

Operazioni esenti come prestazioni sanitarie, prestazioni educative e giochi o scommesse.

N5 - Operazioni nel regime del margine:

  • Fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria

  • Fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo

N6 - Operazioni in reverse charge:

Per le operazioni in reverse charge, per esempio i servizi di Pulizia e Manutenzione (rev. Charge Art.17 c.6 lett. a-ter).

N7 - IVA assolta in altro stato UE:

Si applica principalmente a vendite a distanza o servizi elettronici online, per esempio la vendita da ecommerce (Art. 40 c. 3 e 4 e art 41 c. 1 lett. B DL 331/93)

Esenzione IVA su SumUp Fatture

Su un programma per fattura elettronica come SumUp Fatture è facilissimo impostare l’esenzione IVA durante la compilazione di una fattura.

Vi basterà infatti selezionare l’IVA allo 0% e sotto alla voce prodotto apparirà un bottone giallo chiamato “Esenzione IVA”.

Cliccando questo bottone apparirà un pop-up (una finestra interattiva) dalla quale potrete selezionare il tipo di esenzione IVA che fa al caso vostro.