Esterometro - Cos'è l'esterometro?

L’esterometro consiste in un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero.

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L’esterometro, chiamato anche spesometro transfrontaliero, è stato introdotto l’1 gennaio 2019 con l’entrata in vigore della atturazione elettronica, dato che questo obbligo non si applica alle fatture emesse nei confronti di soggetti esteri, né per le fatture di acquisto provenienti da soggetti esteri.

In questo modo, l'Agenzia delle Entrate può controllare tutte le operazioni che non passano per il Sistema di Interscambio (SdI).

Chi deve compilare l’esterometro

L'esterometro va compilato da tutti i soggetti passivi d’IVA registrati in Italia che ricevono o emettono fatture da o verso soggetti non residenti in italia.

Questa nuova comunicazione per censire le operazioni estere ha sostituito lo spesometro, che non è infatti più necessario perché tutte le fatture passeranno ora per il sistema centrale dell’Agenzia delle Entrate: il Sistema di Interscambio.

Chi è esonerato dall’esterometro

Tutti i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica sono anche esonerati dall’esterometro 2019. Questo comprende i professionisti in regime di vantaggio, regime forfettario agevolato e produttori agricoli in regime di esonero.

Oltre a questi sono esonerati:

  • Associazioni sportive dilettantistiche che operano sotto il regime 389/1991 e che hanno conseguito un volume di affari non superiore a 65.000 euro

  • Coloro che inviano i dati delle fatture attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (medici, farmacisti etc..). L’esonero è limitato all’esterometro 2019 e alle fatture che passano per il STS (Sistema Tessera Sanitaria)

Fattura elettronica per clienti esteri

Per i clienti esteri è possibile emettere una fattura elettronica estero. Sul tuo programma di fattura elettronica dovrai compilare i dati anagrafici del cliente, come la fattura elettronica normale, però al posto dei sette zero (0000000) del codice destinatario andrà inserito un codice diverso. Ci sono due casi:

  • Il codice sette volte X (XXXXXXX) per i soggetti residenti in UE

  • Il codice OO 99999999999 nel caso di soggetti extra UE

La fattura elettronica estero va firmata elettronicamente, requisito che non era necessario per la fattura elettronica B2B e B2C.

Ricordiamo inoltre che questa fattura elettronica non verrà recapitata al cliente, pertanto ha solo valore di comunicazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo andrà inviata la fattura cartacea (o in PDF) in quanto non sarà una fattura di “cortesia”.

Transazioni escluse dall’esterometro

L’esterometro va compilato per tutte quelle operazioni, fatture attive o passive, riguardanti soggetti esteri.

Sono escluse dalla comunicazione dell’esterometro tutte le operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (quindi è stata emessa una bolletta doganale) e tutte le operazioni per cui è stata emessa la fattura elettronica.

Cosa va scritto nell’esterometro

Nell’esterometro vanno riportate tutte le informazioni che servono per compilare una fattura elettronica:

  • I dati identificativi di chi invia e chi riceve la fattura

  • La data che comprova il documento

  • La data di registrazione del documento

  • Il numero progressivo del documento

  • La base imponibile sulla quale si calcolano le imposte

  • L’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, qualora l’operazione sia esente IVA, la tipologia di operazione

Ogni quanto va compilato l’esterometro

Fino al 2019 l'esterometro andava compilato mensilmente e consegnato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data del documento in questione.

Dal 2020, però, l'esterometro deve essere inviato con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ai sensi dell’art. 16, co. 1-bis del D.L. n. 124/2019, “Decreto collegato alla Finanziaria 2020”.

Sanzioni relative alla comunicazione esterometro

Anche le sanzioni in caso di mancata compilazione dell'esterometro sono cambiate nell'ultimo anno. Riportiamo di seguito le sanzioni aggiornate:

  • 1 euro per ogni fattura non comunicata entro la scadenza ma comunicata entro 15 giorni dalla scadenza, per un massimo di 200 euro mensili

  • 2 euro per ogni fattura non comunicata o errata, per un massimo di 400 euro mensili

Esterometro: abolizione dal 2022

Tutte le operazioni transfrontaliere effettuate a partire dall’1 gennaio 2022 avverranno esclusivamente utilizzando lo stesso tracciato e formato della fatturazione elettronica (ovvero il formato XML).

A partire dal 2022, dunque, i soggetti passivi IVA residenti nel territorio italiano dovranno trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

La modifica semplificherà gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, con l’utilizzo di un unico canale di trasmissione, ovvero quello della fattura elettronica.

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