Regime IVA per cassa - Cos’è regime IVA per cassa?

Il regime IVA per cassa, anche detto cash accounting, è un regime IVA che permette di applicare il criterio di cassa alla liquidazione IVA e alla detrazione dell’IVA.

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Introduzione regime IVA per cassa

Il regime IVA per cassa, o cash accounting, è stato introdotto nel 2012 con l’articolo 32 bis, per la legge del Decreto Crescita. Questo strumento è molto utile in momenti di scarsa liquidità, dato che permette di non appesantire troppo la propria situazione finanziaria.

Il cash accounting infatti, prevede per i soggetti aderenti, che la liquidazione dell’IVA sia esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi, mentre il diritto di detraibilità dell’imposta, possa avvenire al momento del pagamento dei corrispettivi.

Regime IVA per cassa in due parole

Cash accounting in parole semplici:

Permette di differire il versamento dell’IVA sulle operazioni attive a quando il cliente paga la fattura o in linea di massima entro un anno. Permette di differire la detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto al momento del pagamento del fornitore o al massimo entro un anno.

Nel caso avvenga un pagamento parziale del corrispettivo, l’IVA diventa esigibile in proporzione al pagamento parziale, rispetto al corrispettivo totale da pagare Sotto questo regime, la liquidazione IVA segue il criterio di cassa sia per le operazioni attive che per quelle passive.

Chi può applicare il regime IVA per cassa

Possono applicare il cash accounting tutti coloro sotto i 2 milioni di fatturato, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cessionari o committenti. Il regime IVA per cassa non si applica alle fatture emesse verso i privati, verso soggetti che assolvono l’imposta tramite reverse charge e soggetti che si avvalgono già di regimi speciali di applicazione d’imposta.

Gli enti non commerciali che rientrino nei limiti possono applicare il regime IVA per cassa relativamente alle attività commerciali. Il limite va calcolato sul volume d’affari e comprende tutte le operazioni attive, sia quelle assoggettate all’IVA per cassa che quelle escluse da tale regime.

Come scegliere di applicare il regime IVA per cassa

La scelta di applicare il regime IVA per cassa, si deduce dalla concreta attuazione da parte del contribuente, dall’inizio dell’anno contabile o della attività.

Questa scelta dovrà essere riportata nella dichiarazione annuale IVA successiva all'applicazione del regime (se si sceglie di avvalersi di questo regime nel 2018, questa scelta va riportata nella dichiarazione IVA del 2019).

Regime IVA per cassa, IVA differita

Questo regime viene anche definito IVA differita, poiché l'esigibilità dell’IVA avviene in differita rispetto all’emissione della fattura. Come già detto prima, questo strumento è molto utile in periodi di scarsa liquidità dato che permette di pagare le imposte solo al momento dell’avvenuto pagamento delle fatture.

Adozione regime IVA per cassa, cedente e cessionario

L’adozione del cash accounting per il cedente non ha effetto sul cessionario, permettendo al fornitore di esercitare il diritto di detrazione e liquidazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata secondo il suo regime IVA.

Limiti regime IVA per cassa

Il nuovo limite stabilisce che l’IVA per cassa sia applicabile a coloro che nell’anno passato sono al di sotto della soglia dei 2 milioni di fatturato o, nel caso di nuova attività commerciale, prevedono un volume di affari inferiore ai 2 milioni.

Nel caso in cui l’attività superi il limite di fatturato, avviene la cessazione automatica del regime dal mese o trimestre successivo al superamento del limite.

L’IVA per il mese o trimestre in cui viene superato il limite, viene calcolata come la differenza tra l’IVA da versare secondo il regime IVA per cassa e quella attualmente spettante dopo la cessazione del regime cash accounting.

Regime IVA differita PA

Nel caso il cliente sia un ente pubblico o lo Stato, si può applicare in via ordinaria l’esigibilità differita che consiste nel sospendere il diritto dell’erario di riscuotere l’imposta fino al momento del pagamento pattuito del bene o servizio prestato. L’esigibilità differita è applicabile solo per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore di:

  • Stato e organi statali

  • Enti pubblici territoriali e consorzi

  • Camere di commercio,camere d’industria, camere d’artigianato o agricoltura

  • Università e istituti ad esse connessi

  • ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura, escludendo enti di appartenenza ecclesiastica

  • Enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza

  • Farmacie

  • Soci, associati o partecipanti di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 633/72

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