Termini di pagamento dell'addebito diretto SEPA Core

Termini e condizioni per i pagamenti tramite addebito diretto ai sensi del regime di addebito diretto SEPA Core

Ai fini dei pagamenti con addebito diretto SEPA Core descritti di seguito, l'utente accetta di essere vincolato dai Termini e condizioni di SumUp. Termini e Condizioni Generali ai presenti Termini di pagamento con addebito diretto SEPA Core e a tutti gli altri termini e politiche applicabili a specifici servizi che l'utente dovesse utilizzare. I presenti Termini di pagamento con addebito diretto SEPA sono termini aggiuntivi e, unitamente ai Termini e Condizioni Generali, formano parte integrante dell'accordo legale tra l'utente e SumUp Limited (la "Banca", "SumUp", "noi", "ci"). 

I seguenti termini e condizioni si applicano ai pagamenti effettuati dal commerciante SumUp (di seguito "Cliente") verso i beneficiari tramite addebito diretto SEPA per mezzo del proprio conto sottoscritto con SumUp Limited (di seguito "Banca"):

1 Generali 

1.1 Definizione 

Un addebito diretto è un'operazione di pagamento disposta dal beneficiario con addebito sul conto del cliente, in cui l'importo è specificato dal beneficiario.

1.2 Costi 

Per l'utilizzo del regime di addebito diretto SEPA core, il Cliente accetta di pagare tempestivamente le commissioni e le eventuali imposte applicabili elencate nel nostro sito web e/o nelle impostazioni del conto del cliente, o altrimenti concordato per iscritto e in conformità con i Termini e Condizioni Generali e con i Termini e condizioni per i pagamenti con addebito diretto SEPA Core in regime di addebito diretto SEPA. 

2 Addebito diretto SEPA Core 

2.1 Generali 

2.1.1 Caratteristiche principali del regime di addebito diretto SEPA Core 

Il regime di addebito diretto SEPA Core consente al cliente di effettuare pagamenti in euro a favore del beneficiario tramite la banca nell'ambito dell'Area unica pagamenti in euro (SEPA). L'area SEPA comprende i paesi e i territori elencati nell'Allegato. 

Per l'esecuzione dei pagamenti tramite addebiti diretti SEPA Core, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo sono tenuti a utilizzare il regime di addebito diretto SEPA Core, e 

  • il cliente deve conferire il mandato di addebito diretto SEPA al beneficiario prima della transazione di pagamento. 

Il beneficiario avvia la relativa transazione di pagamento presentando gli addebiti diretti alla banca tramite il proprio prestatore di servizi di pagamento. 

Se un pagamento effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA Core è autorizzato, il cliente avrà diritto a richiedere un rimborso dell'importo addebitato dalla Banca entro un periodo di otto settimane dalla data in cui tale addebito è stato effettuato.

2.1.2 Identificatori univoci

Per la procedura, il cliente deve utilizzare l'IBAN fornitogli dalla propria Banca¹ e, in caso di pagamenti transfrontalieri al di fuori dello Spazio Economico Europeo², anche il BIC³ della Banca come identificativo del cliente nei confronti del beneficiario, poiché la Banca è autorizzata ad eseguire il pagamento tramite addebito diretto SEPA Core esclusivamente sulla base dell'identificativo unico fornito. La Banca e gli istituti di intermediazione coinvolti eseguiranno il pagamento a favore del beneficiario utilizzando l'IBAN specificato nel registro dei dati di addebito diretto dal beneficiario come identificativo univoco del suo cliente e, nel caso di pagamenti transfrontalieri al di fuori del SEE, anche il BIC specificato.

2.1.3 Trasmissione dei dati di addebito diretto

Quando vengono utilizzati gli addebiti diretti SEPA Core, i dati sull'addebito diretto possono essere trasmessi alla Banca anche dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attraverso il sistema di trasmissione dei messaggi della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), che ha sede in Belgio e ha centri operativi nell'Unione europea, Svizzera e Stati Uniti.

2.2 Mandato di addebito diretto SEPA 

2.2.1 Conferimento del mandato di addebito diretto SEPA 

Il cliente conferisce al beneficiario un mandato di addebito diretto SEPA. In tal modo, il cliente autorizza la Banca a pagare gli addebiti diretti SEPA Core nei confronti del beneficiario. Il mandato deve essere conferito per iscritto o nelle modalità concordate con la Banca. Tale autorizzazione conterrà al contempo l'esplicito consenso del cliente sia ai prestatore di servizi di pagamento che agli istituti di intermediazione coinvolti nella riscossione dell'addebito diretto, a recuperare, elaborare, trasmettere e archiviare i dati personali richiesti per l'esecuzione dell'addebito diretto. 

Il mandato di addebito diretto SEPA Core deve contenere le seguenti dichiarazioni da parte del cliente:

  • Un'autorizzazione del beneficiario a riscuotere pagamenti dal conto del cliente mediante un addebito diretto SEPA Core, e 

  • Istruzioni per la banca finalizzate la pagamento degli addebiti diretti SEPA Core prelevati dal beneficiario sul suo conto.

Il mandato di addebito diretto SEPA deve contenere i seguenti dati di autorizzazione:

  • Identificazione del beneficiario 

  • un numero di identificazione del creditore 

  • Indicazione se il mandato riguarda un pagamento singolo o ricorrente 

  • Nome del cliente (se disponibile) 

  • Nome della banca del cliente e 

  • Identificatore univoco del cliente (cfr. sezione 2.1.2).

Oltre ai dati di autorizzazione, il mandato di addebito diretto potrebbe contenere ulteriori informazioni.

2.2.2 Autorizzazione alla riscossione come mandato di addebito diretto SEPA 

Se il cliente ha dato l'autorizzazione al beneficiario a riscuotere i pagamenti dal proprio conto mediante addebito diretto, il cliente al contempo deve dare ordine alla Banca di pagare gli addebiti diretti prelevati sul suo conto dal beneficiario. Con l'autorizzazione alla riscossione, il cliente autorizza la propria banca a pagare gli addebiti diretti prelevati dal beneficiario. L'autorizzazione alla riscossione sarà considerata un mandato di addebito diretto SEPA. I comma da 1 a 3 si applicano anche all'autorizzazione di riscossione rilasciata dal cliente prima dell'entrata in vigore dei presenti termini e condizioni.

L'autorizzazione alla riscossione deve contenere i seguenti dati di autorizzazione: 

  • Nome e indirizzo del beneficiario  

  • Nome del cliente  

  • Identificatore univoco del cliente indicato alla sezione 2.1.2, oppure 

  • Numero di conto e codice bancario del cliente. 

Oltre ai dati di autorizzazione, il consenso alla riscossione può contenere informazioni aggiuntive.

2.2.3 Revoca del mandato di addebito diretto SEPA 

Il mandato di addebito diretto SEPA può essere revocato dal cliente mediante dichiarazione al beneficiario o alla sua banca - se possibile per iscritto - con il risultato che le transazioni di pagamento successive non sono più autorizzate. Se alla banca viene dato un avviso di revoca, l'effetto entrerà in vigore a partire dal giorno lavorativo bancario successivo al giorno in cui viene ricevuto. Inoltre, ciò deve essere dichiarato anche al beneficiario in modo che quest'ultimo non riscuota ulteriori addebiti diretti. 

2.2.4 Limitazione e disabilitazione degli addebiti diretti SEPA Core 

Il cliente può ordinare alla Banca mediante istruzione separata di limitare o non consentire i pagamenti nell'ambito degli addebiti diretti SEPA core. La Banca deve ricevere tale istruzione entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente alla data di scadenza indicata nel dataset di addebito diretto. Se possibile, queste istruzioni devono essere fornite per iscritto e indirizzate alla filiale di contabilità della banca. Inoltre, è opportuno che vengano notificate anche al beneficiario. 

2.3 Riscossione dell'addebito diretto SEPA core da parte del beneficiario nell'ambito del mandato di addebito diretto SEPA 

(1) Il mandato di addebito diretto SEPA fornito dal cliente rimarrà in capo al beneficiario. Il beneficiario assumerà il controllo dei dati di autorizzazione e inserirà qualsiasi informazione aggiuntiva nel dataset per la riscossione degli addebiti diretti SEPA core. Il relativo importo dell'addebito diretto sarà specificato dal beneficiario. 

(2) Il beneficiario dovrà inviare elettronicamente il dataset per la riscossione dell'addebito diretto SEPA Core alla Banca tramite il proprio prestatore di servizi di pagamento. Tale dataset rappresenta inoltre l'istruzione del cliente alla Banca nell'ambito del mandato di addebito diretto SEPA relativa al pagamento del rispettivo addebito diretto SEPA Core (cfr. sezione 2.2.1 commi 2 e 4 e sezione 2.2.2 comma 2). Per la ricezione di questa istruzione, la Banca rinuncia al modulo concordato per l'emissione del mandato di addebito diretto SEPA (vedere sezione 2,2,1, comma 3).

2.4 Transazione di pagamento basata sull'addebito diretto SEPA Core 

2.4.1 Addebito dell'importo di addebito diretto sul conto del cliente 

(1) Alla ricezione di addebiti diretti SEPA Core effettuati dal beneficiario, l'importo specificato dal beneficiario verrà addebitato sul conto del cliente alla data di scadenza specificata nel dataset. Se la data di scadenza non è un giorno lavorativo bancario, l'addebito sul conto verrà effettuato il giorno lavorativo bancario successivo. 

(2) Sul conto del cliente non verrà effettuato alcun addebito o l'eventuale registrazione di addebito sarà annullata entro e non oltre il secondo giorno bancario⁴ successivo a tale operazione (cfr. sezione 2.4.2) se 

  • la Banca ha ricevuto una notifica di revoca del mandato di addebito diretto SEPA in conformità con la sezione 2.2.3;  

  • il cliente non ha credito sufficiente sul suo conto per onorare l'addebito diretto o non ha credito sufficiente per il pagamento dell'addebito diretto (fondi insufficienti sul conto); la Banca non effettua operazioni con importi parziali;  

  • l'IBAN del pagante indicato nel set di dati di addebito diretto non può essere assegnato a nessun conto detenuto dal cliente con la banca, o  

  • l'addebito diretto non può essere elaborato dalla banca, poiché nel dataset dell'addebito diretto 

    • manca un numero di identificazione del creditore o risulta evidentemente errato per la banca,

    • manca un riferimento al mandato,

    • manca una data di emissione del mandato o

    • non è indicata alcuna data di scadenza.

(3) Inoltre, non sarà effettuato alcun addebito sul conto del cliente o la registrazione di addebito sarà annullata entro e non oltre il secondo giorno bancario successivo all'operazione (cfr. sezione 2.4.2) se a tale addebito diretto SEPA viene opposta un'istruzione separata del cliente ai sensi della sezione 2.2.4.

2.4.2 Pagamento di addebiti diretti SEPA Core 

Gli addebiti diretti SEPA Core vengono evasi se la voce di addebito sul conto del cliente non è stata annullata al più tardi il secondo giorno lavorativo bancario successivo alla sua creazione.

2.4.3 Notifica di mancata esecuzione o annullamento della registrazione di addebito o rifiuto di pagamento 

La Banca informerà il cliente senza ritardi e non oltre il tempo concordato nella sezione 2.4.4, in caso di mancata esecuzione o annullamento della registrazione di addebito (cfr. sezione 2.4.1, paragrafo 2) o di rifiuto di pagamento di un addebito diretto SEPA Core (cfr. sezione 2.4.2). Tale comunicazione può avvenire anche attraverso il canale di informazioni concordato per il conto. La Banca deve indicare, ove possibile, i motivi e le modalità in cui poter eventualmente rettificare gli errori che hanno portato alla mancata esecuzione, all'annullamento o al rifiuto dell'operazione. 

2.4.4 Esecuzione del pagamento 

(1) La Banca sarà obbligata ad assicurarsi che l'importo dell'addebito diretto effettuato sul conto del cliente sulla base dell'addebito diretto SEPA Core del beneficiario sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo entro il termine massimo del periodo di esecuzione specificato. 

(2) Il periodo di esecuzione inizia alla data di scadenza specificata nella serie di addebiti diretti. Se tale giorno non è un giorno lavorativo bancario, il periodo di esecuzione inizierà il giorno lavorativo bancario successivo. 

(3) La Banca informa il cliente dell'esecuzione del pagamento attraverso il canale di informazioni concordato per il conto e alla frequenza concordata.

2.5 Diritto del Cliente al rimborso di un pagamento autorizzato 

(1) Se viene autorizzato un pagamento effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA Core, il cliente ha il diritto di richiedere un rimborso non soggetto a ulteriori domande equivalente all'importo addebitato dalla Banca. Tale richiesta deve essere presentata entro otto settimane a partire dalla data in cui è avvenuto l'addebito sul conto del cliente. La Banca ripristinerà il saldo del conto del cliente come da importo precedente all'addebito del pagamento. Ciò non influirà su eventuali reclami del beneficiario nei confronti del cliente.

(2) Il diritto al rimborso di cui al paragrafo 1 è precluso non appena l'importo dell'addebito diretto viene espressamente autorizzato dal cliente direttamente alla Banca.

(3)  Il diritto del cliente a un rimborso per un pagamento autorizzato non eseguito o eseguito in modo errato è determinato come da sezione 2.6.2.

2.6 Diritto del cliente a rimborso, correzione e compensazione 

2.6.1 Rimborso per un pagamento non autorizzato 

Se un pagamento non viene autorizzato dal cliente, la Banca non ha alcun diritto nei confronti del cliente per il rimborso delle spese. Sarà pertanto obbligata a rimborsare senza indugio l'importo addebitato sul conto del cliente e a ripristinare il saldo di tale conto come da importo precedente all'addebito non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui la Banca è stata informata che il pagamento non era autorizzato o in cui ne è venuta a conoscenza in altro modo. In caso la banca abbia notificato per iscritto a un'autorità competente i motivi che l’hanno legittimata a sospettare un comportamento fraudolento da parte del cliente, dovrà immediatamente esaminare e adempiere senza indugio agli obblighi di cui al comma 2 qualora il suo sospetto di frode non sia confermato.

2.6.2 Diritto in caso di mancata esecuzione, errata o ritardata esecuzione dei pagamenti autorizzati

(1) Se un pagamento autorizzato non viene eseguito o non viene eseguito correttamente, il cliente può richiedere alla Banca di rimborsare l'intero importo dell'addebito diretto senza ritardi, a condizione appunto che tale pagamento non sia stato eseguito o sia stato eseguito in modo errato. La Banca ripristinerà quindi il saldo del conto del cliente come da importo precedente all'operazione, senza addebitare la transazione di pagamento non corretta.

(2) Oltre al diritto di cui al paragrafo 1, il cliente può richiedere il rimborso alla Banca per eventuali oneri e interessi che la Banca ha fatturato al cliente in relazione alla mancata esecuzione o errata esecuzione del pagamento o che la Banca ha addebitato sul conto del cliente. 

(3) Se l'importo dell'addebito diretto non raggiunge il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la scadenza del periodo di esecuzione di cui alla sezione 2.4.4 (2) (ritardo), il beneficiario può richiedere al prestatore di servizi di pagamento di accreditare l'importo dell'addebito diretto sul proprio conto come se tale pagamento fosse stato debitamente eseguito. 

(4) Se una transazione di pagamento non è stata eseguita o è stata eseguita in modo errato, la Banca dovrà, su richiesta del cliente, ricostruire la transazione di pagamento e informare il cliente del risultato.

2.6.3 Risarcimento per violazione dei doveri 

(1) In caso di mancata esecuzione, esecuzione errata o ritardata di un pagamento autorizzato o in caso di pagamento non autorizzato, il cliente può richiedere alla Banca un indennizzo per perdite o danni eventuali non già coperti dalle sezioni 2.6.1 e 2.6.2. Ciò non è applicabile qualora la Banca non sia responsabile della violazione di tali doveri. A tale riguardo, la Banca è responsabile per errori imputabili ad un istituto di intermediazione nella misura della colpa a suo carico. Se il cliente ha contribuito al verificarsi di perdite o danni attraverso comportamenti colposi, i principi di proporzionalità per negligenza determinano in che misura tali perdite o danni saranno a carico della Banca e del cliente.

(2) La responsabilità di cui al paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limite di responsabilità in termini di importo non si applica a 

  • pagamenti non autorizzati,

  • casi di dolo deliberato o grave negligenza da parte della Banca, 

  • rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale e

  • Se il cliente è un consumatore, la perdita di interessi subita dal cliente.

2.6.4 Diritto di clienti che non sono consumatori 

Ferma restando il diritto di cui alle sezioni 2.6.2 e 2.6.3, i clienti che non sono consumatori, in caso di pagamento autorizzato non eseguito, eseguito in modo errato o ritardato o in caso di pagamento non autorizzato, in aggiunta a qualsiasi richiesta di restituzione, hanno diritto al risarcimento danni solo in conformità delle seguenti disposizioni:

  • La Banca è responsabile per colpa propria. Se il cliente ha contribuito al verificarsi di perdite o danni attraverso comportamenti colposi, i principi di proporzionalità contributiva della negligenza determinano in che misura tali perdite o danni saranno a carico della Banca e del cliente.  

  • La Banca non sarà ritenuta responsabile per errori imputabili agli istituti di intermediazione da essa scelti. In tali casi, la responsabilità della Banca è limitata all'attenta selezione e istruzione del primo intermediario.  

  • La richiesta di risarcimento danni da parte del cliente sarà limitata all'importo dell'addebito diretto più le commissioni e gli interessi addebitati dalla banca. Nella misura in cui ciò comporta l'asserzione di danni conseguenti, la richiesta sarà limitata a un massimo di 12.500 EUR per pagamento. Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o di rischi che la Banca ha eccezionalmente assunto o di pagamenti non autorizzati.

2.6.5 Esclusione di responsabilità e obiezioni

(1) Responsabilità della Banca ai sensi delle sezioni da 2.6.2 a 2.6.4. sono escluse nei seguenti casi:

  • La Banca è tenuta a dimostrare al cliente che l'importo del pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in tempo e per intero. 

  • Il pagamento è stato eseguito in base all'identificativo univoco errato del beneficiario fornito dal beneficiario stesso. In tal caso, tuttavia, il cliente potrebbe richiedere alla Banca di fare il possibile per recuperare l'importo del pagamento. Se non è possibile recuperare l'importo del pagamento ai sensi del comma 2 del presente capoverso, la Banca sarà obbligata a fornire al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili per consentirgli di presentare una richiesta di rimborso per l'importo del pagamento.

(2) Eventuali reclami da parte del cliente ai sensi delle sezioni da 2.6.1 a 2.6.4 e qualsiasi obiezione del cliente nei confronti della Banca a seguito di mancata esecuzione o errata esecuzione dei pagamenti o a seguito di pagamenti non autorizzati sono preclusi se il cliente non ne ha informato la Banca al più tardi entro un periodo di 13 mesi successivo alla data in cui è stato addebitato un pagamento non autorizzato o eseguito in modo errato. Tale periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha notificato al cliente la registrazione dell'addebito del pagamento attraverso il canale di informazioni concordato per il conto entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il cliente viene informato determina l'inizio del periodo. Il cliente può far valere le richieste di risarcimento ai sensi della sezione 2.6.3 anche dopo la scadenza del periodo di validità del comma 1, qualora fosse stato impedito, senza colpa propria, a rispettare tale periodo.

(3) Eventuali reclami del cliente sono esclusi se le circostanze che giustificano un reclamo

  • si basano su un evento insolito e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcun controllo, e

  • che le conseguenze non avrebbero potuto essere evitate anche nell'esercizio della due diligence, o  

  • sono state condotte dalla Banca a seguito di un obbligo legale. 

3 Allegato: Elenco di Paesi e territori membri SEPA 

3.1 Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) 

Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (tra cui Guiana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia. Altri stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

3.2 Altri paesi e territori 

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Monaco, San Marino, Svizzera, St. Pierre e Miquelon, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

¹ Numero di conto bancario internazionale (International Bank Account Number).

² Per gli Stati membri, consultare l'Allegato.

³ Codice identificativo bancario (Bank Identifier Code).

⁴ I giorni bancari sono tutti giorni lavorativi tranne il sabato, il 24 e il 31 dicembre.

Nota: si prega di stampare una copia del presente documento e conservarla per una consultazione futura.